Riordiniamo i fatti, visto che la Gazzetta non li ha mai raccontati e ora fischietta guardando altrove:
La Juve è stata condannata per aver violato più volte l’articolo 1 sulla lealtà sportiva, giurisprudenzialmente trasformato dalla procura di Francesco Saverio Borrelli e dai giudici scelti da Guido Rossi in nome del “sentimento popolare” in unillecito sportivo “strutturale”. Cioè, non c’è stata nessuna partita truccata. Nessun arbitro è stato comprato. Nessun sorteggio è stato manipolato. Epperò Moggi era molto cattivo e quindi qualcosa certamente aveva fatto. Non una cosa specifica, ma una cosa strutturale. Risultato: illecito strutturale, reato sportivo che non esisteva, ma inventato sul momento.
L’Inter, invece, è accusata da Palazzi di aver violato più volte l’articolo 1 sulla slealtà sportiva, esattamente come la Juve. Già questo potrebbe, di per sé, configurare lo stesso reato strutturale appioppato alla Juventus. Ma non è finita qui. Palazzi accusa l’Inter anche di aver commesso illeciti sportivi (diretti, non strutturali) ex articolo 6.
A proposito di Facchetti e dei nerazzurri, Palazzi è duro: “Questo Ufficio ritiene che le condotte in parola siano tali da integrare la violazione, oltre che dei principi di cui all’art. 1, comma 1, CGS (codice di giustizia sportiva, ndr), anche dell’oggetto protetto dalla norma di cui all’art. 6, comma 1, CGS, in quanto certamente dirette ad assicurare un vantaggio in classifica in favore della società Internazionale F.c., mediante il condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale e la lesione dei principi di alterità, terzietà, imparzialità ed indipendenza, che devono necessariamente connotare la funzione arbitrale. Oltre alla responsabilità dei singoli tesserati, ne conseguirebbe, sempre ove non operasse il maturato termine prescrizionale, anche la responsabilità diretta e presunta della società ai sensi dei previgenti artt. 6, 9, comma 3, e 2, comma 4, CGS”. Un po’ meno grave la posizione del tesserato Massimo Moratti: “Comunque informato della circostanza che il Facchetti avesse contatti con i designatori, come emerge dalle telefonate commentate, nel corso delle quali è lo stesso Bergamo che rappresenta tale circostanza al suo interlocutore. (…) Ne consegue che la condotta del tesserato in esame, Moratti, in considerazione dei temi trattati con il designatore e della frequenza dei contatti intercorsi, appare in violazione dell’art. 1 CGS vigente all’epoca dei fatti, sotto i molteplici profili indicati”.
“Illecito sportivo dell’Inter” Ecco le carte di palazzi - Gazzetta dello Sport



